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REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO
ORGANIZZAZIONE E REGOLE
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
(Modalità di convocazione degli stessi)
titolo I
Art. 1)
Il funzionamento degli Organi Collegiali avverrà secondo le seguenti
procedure:
a)
La convocazione degli
Organi Collegiali da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti
e da affiggere all’albo generale dell’Istituto è disposta con anticipo di
almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e contiene l’ordine
del giorno e, in allegato, i materiali su cui si chiede deliberazione;
b)
Di ogni seduta sarà
redatto processo verbale steso su apposito registro a pagine numerate,
firmato dal presidente e dal segretario;
Art. 2)
Ciascun organo, per un più ordinato
svolgimento delle proprie attività e in rapporto alle proprie competenze,
elabora una programmazione di massima, raggruppando in periodi
prestabiliti gli argomenti su cui con certezza bisognerà adottare
decisioni, proposte e pareri.
Art. 3)
Ciascun Organo Collegiale opera in
forma coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano
competenze parallele, sia pure con rilevanza diversa, in determinate
materie.
Art. 4)
Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti di
propria competenza, con apposito avviso affisso all’albo e tramite
circolare, fatta sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di
norma almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.
Art. 5)
Il Consiglio d’Istituto, nella sua
prima seduta è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed elegge tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio Presidente
con le seguenti procedure:
a)
l’elezione ha luogo a
scrutinio segreto;
b)
sono candidati tutti i
genitori membri del consiglio,
c)
viene eletto il genitore
che abbia attenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero
dei componenti del consiglio;
d)
qualora non si raggiunga
tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla
seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica;
e)
a parità di voti è
eletto il consigliere più anziano di età:
f)
con le stesse modalità
previste per il presidente, il Consiglio di Istituto può eleggere nel suo
seno anche il Vice Presidente.
Art. 6)
Convocazione del Consiglio
d’Istituto;
a)
Il consiglio di Istituto
è convocato dal Presidente del Consiglio stesso;
b)
Il Presidente del
Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su
richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza
dei componenti del consiglio stesso.
Art. 7)
Non si può deliberare su questioni
che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata
urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e
previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la
discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del
giorno.
Art. 8)
Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio
di Istituto.
a)
La stesura dell’ordine
del giorno dei lavori del Consiglio di Istituto è fatta dal presidente o
da chi, al suo posto, convoca il Consiglio.
b)
Le richieste da inserire
all’ordine del giorno da parte dei consiglieri devono essere avanzate per
iscritto, da almeno 5di essi e dalla Giunta Esecutiva.
c)
Le richieste devono
pervenire all’ufficio di presidenza almeno 5 gg. prima dalla data di
diramazione delle lettere di convocazione.
d)
Ogni singola riunione
deve iniziare con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta
precedente.
e)
Il Dirigente Scolastico
redige una relazione annuale sulla valutazione del servizio che deve
essere approvata dal Consiglio.
Art. 9)
Gli atti del Consiglio di Istituto sono
pubblici.
Art. 10)
Alle sedute del Consiglio di Istituto non
è ammesso il pubblico qualora siano in discussioni argomenti concernenti
persone.
Art. 11)
Possono partecipare alle sedute, con
funzione consultiva, su temi specifici persone qualificate invitate per
fornire pareri.
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI.
Art. 12)
Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato di valutazione in periodi
programmati per la valutazione del servizio su richiesta degli interessati
a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74, ogni qualvolta se ne presenti la
necessità.
Titolo II
ASSEMBLEE GENITORI E STUDENTI
(Modalità di Comunicazione coi Genitori)
Art. 1) I genitori sono convocati:
·
con una comunicazione
scritta sul diario del figlio;
·
con apposita lettera
Art. 2) Relativamente alla scuola
Elementare:
Per motivi di
comunicazione urgente possono essere previsti incontri per la durata
massima di dieci minuti, tra docenti e genitori in orario scolastico di
mattina e/o di pomeriggio se prefissati e/o per appuntamento durante le
ore di contemporaneità.
Art. 3) Relativamente alla scuola Media:
I genitori che volessero conferire con i
professori, potranno farlo nelle ore di ricevimento settimanale che
ciascun docente ha fissato e comunicato agli alunni e all'Ufficio di
segreteria.
Il ricevimento dei
genitori relativo agli scrutini intermedi e finali e alla valutazione in
itinere degli apprendimenti avviene in orario extrascolastico presso le
rispettive classi secondo modalità che consentano lo svolgimento di
colloqui individuali.
Tutti gli alunni e
i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro
pensiero nel rispetto delle seguenti norme:
·
la
diffusione di materiali e l’utilizzazione della bacheca per
l’affissione dei volantini, giornali murali e altro devono essere
autorizzati dal Dirigente Scolastico e devono riportare i dati
identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;
·
che si rispetti il divieto
di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta
eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi
collegiali;
·
che la diffusione non
avvenga durante le ore di lezione.
Art. 4)
Tutti i genitori hanno diritto
di utilizzare i locali della scuola per riunirsi previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme di cui
agli articoli 13,14 e 15 del T. U. e delle seguenti modalità:
·
sia fatto conoscere a tutti
l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di
almeno cinque giorni;
·
venga rispettato il diritto
al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell’assemblea;
·
sia riconosciuto al
personale docente il diritto alla parola su richiesta dell’interessato
titolo III
VIGILANZA SUGLI ALUNNI -
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA –
Alla vigilanza sugli alunni sono tenuti
gli operatori scolastici sia docenti che collaboratori scolastici, nelle
attività curricolari e pomeridiane programmate, secondo le modalità
definite nei regolamenti delle suddette componenti.
Art. 1) Ingresso a Scuola
Per
garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola,
operatori scolastici, famiglie e alunni sono vincolati al rispetto delle
seguenti norme:
a)
nella scuola
dell’infanzia gli alunni entrano a scuola durante la prima ora che precede
l’inizio delle attività didattiche. Il personale docente dovrà trovarsi in
aula almeno cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni. In
caso di momentanea assenza dell’insegnante gli alunni sono affidati agli
altri docenti che ne diventano responsabili;
b)
nella scuola elementare
gli alunni entrano nella scuola nei primi cinque minuti che precedono
l’inizio delle lezioni: i docenti li accolgono all’ingresso dell’edificio
scolastico e li accompagnano ordinatamente in aula, ove si preparano per
l’inizio delle lezioni;
c)
gli alunni ritardatari
sono ammessi in aula dall’insegnante che accerterà le cause del ritardo
stesso;
d)
nella scuola Elementare
se all’ora fissata un insegnante risulta assente e non si possa procedere
alla sostituzione con un docente interno, gli alunni verranno affidati
alla vigilanza del personale ausiliario o in carenza di personale
ripartiti fra le varie classi;
e)
l’insegnante della prima
ora è tenuto, giornalmente ad aggiornare il registro delle assenze ed a
giustificare le assenze;
f)
nella scuola Media i
professori devono essere a scuola cinque minuti prima che inizino le
lezioni per assistere gli alunni al loro ingresso a scuola. Poiché le
lezioni iniziano alle ore 8,30, la campana delle 8,25 segnalerà ai docenti
l’invito a raccogliere in fila gli alunni e accompagnarli in classe.
Art. 2) Permanenza a scuola
a)
dall’ora di ingresso
nell’edificio scolastico a quella d’uscita gli alunni sono sotto la
responsabilità dei rispettivi insegnanti;
b)
nella scuola
dell’infanzia la vigilanza deve essere assicurata in tutti gli spazi di
accesso agli alunni, stabilendo, se necessario dei turni qualora
l’attività si svolga in spazi diversi. Il personale ausiliario nel
vigilare sugli alunni eserciterà una sorveglianza particolare negli spazi
relativi ai servizi igienici;
c)
durante la ricreazione
interpretata come occasione formativa, nella scuola dell’infanzia la
vigilanza sarà assicurata dall’insegnante della sezione;
d)
nella scuola elementare
e media, durante l’intervallo che non deve superare i 15 minuti, il
personale docente vigila sul comportamento degli alunni. La vigilanza è
assicurata in tutti gli spazi utilizzati; negli spazi relativi ai servizi
igienici anche dal personale ausiliario;
e)
nella suola media il
professore della seconda ora vigilerà fino alle ore 10,30 e il professore
della terza ora dalle ore 10,30 sugli alunni che faranno un intervallo di
15 minuti nell’atrio interno della scuola. Docenti e personale ausiliario
eserciteranno una sorveglianza particolare negli spazi relativi ai servizi
igienici;
f)
gli alunni dei tre
ordini di scuola (materna, elementare e media) possono lasciare la scuola
solo se ritirati personalmente dai genitori o da chi esercita la patria
podestà;
g)
nella scuola
dell’infanzia le uscite anticipate devono essere motivate e documentate e
devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico;
h)
nella scuola elementare
l’autorizzazione all’uscita anticipata viene concessa da un delegato del
Dirigente Scolastico su motivazione scritta presentata dal genitore;
i)
nella scuola media
l’autorizzazione all’uscita anticipata viene concessa dal Dirigente
Scolastico o dal collaboratore vicario;
j)
gli alunni che per
qualsiasi motivo si assentino dalla scuola devono essere giustificati per
iscritto o verbalmente dai genitori o da chi ne fa le veci;
k)
le assenze superiori a
cinque giorni sono giustificate solo dietro presentazione di certificato
medico o di documentati motivi validi;
l)
i docenti sono tenuti a
notificare all’ufficio di segreteria i nominativi degli alunni che fanno
registrare assenze frequenti;
m)
in caso di
indisposizione degli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola,
l’insegnante avvertirà o farà avvertire la famiglia e in caso di
irreperibilità del genitore farà accompagnare l’alunno al pronto soccorso;
n)
nella scuola media,
qualora un docente ritenesse necessario un provvedimento, annoterà sul
registro di classe il rapporto e segnalerà al Dirigente Scolastico,
qualora lo ritenga necessario, la richiesta di convocare il Consiglio di
Classe;
o)
in caso di assemblea
sindacale in orario scolastico i docenti sono tenuti a darne preavviso
scritto alle famiglie che assicureranno l’effettiva ricezione della
informazione apponendo in calce al preavviso la firma;
p)
di ogni variazione
temporanea dell’orario scolastico le famiglie degli alunni devono essere
preventivamente informate per iscritto;
q)
l’entrata e l’uscita
dalla scuola devono avvenire con ordine e sotto la sorveglianza dei
docenti;
r)
è fatto divieto a tutti
gli alunni dell’Istituto Comprensivo di portare oggetti personali non
attinenti alle attività scolastiche.
Art. 3) Uscita dalla scuola
a)
nella scuola
dell’infanzia i genitori devono prelevare gli alunni durante l’ultima ora
delle attività. Gli alunni verranno consegnati all’ingresso dell’edificio
scolastico, ai genitori o a chi ne fa le veci, o alla persona autorizzata
dai genitori; da questo momento i bambini ritornano alla responsabilità
delle famiglie;
b)
nella scuola
elementare, gli alunni al termine delle lezioni si avvieranno
ordinatamente
e sotto la sorveglianza
dell’insegnante dell’ultima ora, al portone d’ingresso;
da questo momento gli alunni ritornano
alla responsabilità delle famiglie;
c)
nella scuola media gli
alunni al termine delle lezioni si avvieranno, ordinatamente e sotto
la sorveglianza del docente
dell’ultima ora, al portone d’ingresso; da questo momento gli
alunni ritornano alla responsabilità
delle famiglie;
d)
gli alunni sono tenuti a
rispettare strutture e attrezzature e a mantenere un comportamento
disciplinato. Di ogni danno l’alunno responsabile sarà tenuto al
risarcimento;
e)
nelle ore non
coincidenti con le attività scolastiche o parascolastiche gli edifici e i
cortili devono rimanere chiusi.
Titolo IV
OBBLIGHI
DI SERVIZIO DELLA COMPONENTE DOCENTE
Art. 1)
In sala professori o in presidenza, i
professori con ore di completamento cattedra e con ore di disponibilità,
devono accertare se sono stati impegnati in supplenze brevi controllando
la relativa circolare.
Le
assenze improvvise devono essere comunicate con tempestività dal docente
non oltre le ore 8,25 in segreteria o in presidenza.
La domanda
di assenza e il relativo certificato medico devono essere presentati, in
segreteria, non oltre due giorni dalla richiesta.
Art. 2)
In caso di non disponibilità di docenti
per la sostituzione di colleghi assenti gli alunni vengono
distribuiti
dall'insegnante nelle varie classi;
Art. 3)
Tutti i docenti sono tenuti a partecipare
alle riunioni dagli OO. CC.. In caso di assenza improvvisa, il docente è
tenuto a dare comunicazione, non oltre dieci minuti precedenti l’inizio
della riunione, dei motivi della assenza.
Il giorno
successivo, lo stesso è tenuto a presentare la relativa certificazione
giustificativa.
Art. 4)
I docenti sono tenuti ad aggiornare scrupolosamente i registri di propria
competenza in ogni loro parte.
Art. 5)
Nelle ore di completamento o contemporaneità, qualora non fosse stato
impegnato in supplenza breve, il docente è tenuto a supportare l’azione
didattica del collega, presente nelle sue classi, affiancando gli alunni
che il consiglio di classe ha rilevato “a rischio”.
Art. 6)
Il docente della scuola media è tenuto a consegnare in Presidenza, entro
15 giorni dalla loro assegnazione, gli elaborati degli alunni
opportunamente corretti e dati loro in visione.
Art. 7)
Il docente è tenuto a prendere visione giornalmente delle circolari
affinchè sia sempre informato delle comunicazioni del Dirigente Scolastico
che riguardano la comunità scolastica.
Art. 8)
Durante le ore di lezione il docente non può allontanarsi dall’aula. Se ne
fosse costretto, dovrà incaricare il personale ausiliario di sostituirlo
momentaneamente.
Art. 9)
Il docente che presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare assenze
e permessi richiesti nello stesso giorno alla segreteria interessata.
Art. 10)
Il docente che ricopre cariche pubbliche
elettive è tenuto a comunicare, ogni trimestre dell’anno scolastico, gli
impegni connessi alla carica elettiva che comporteranno l’assenza dal
servizio.
Titolo V
USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA
BIBLIOTECA.- CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI LABORATORI.
Art.1)
I locali, gli spazi, le attrezzature
dell’Istituto Comprensivo sono permanentemente vincolati all’uso
scolastico e potranno essere utilizzati anche da terzi, in seguito alla
stipula di convenzioni, per attività culturali e/o ricreative che non
abbiano scopi di lucro, purché l’accessibilità ad essi non comprometta la
custodia e la sicurezza di tutte le aule contenenti attrezzature e sussidi
vari.
Art. 2)
La concessione in uso dei locali viene
accordata dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.
In tal
caso la conservazione dei locali e delle attrezzature vieni affidata agli
Enti o sodalizi o persone che li utilizzano. Gli stessi sono tenuti a
sottoscrivere contestualmente con l’Ufficio della Direzione dell’Istituto
un verbale di consegna e riconsegna rispettivamente all’inizio e alla fine
della concessione.
Art. 3)
Chiunque danneggia per incuria il
patrimonio scolastico è tenuto al risarcimento dei danni. Le modalità e
l’entità del risarcimento vengono stabilite dal Consiglio di Istituto che
ne stabilisce i criteri caso per caso.
Titolo VI
USO
DELLA BIBLIOTECA E DEI SUSSIDI.
Art. 1)
La biblioteca della Scuola Media ed è
aperta secondo un calendario che verrà predisposto all’inizio dell’anno
scolastico.
Art. 2)
Vi possono accedere insegnanti e genitori.
Al prestito ed al ritiro dei volumi provvede il personale a ciò incaricato
dal dirigente scolastico.
Art. 3)
La gestione interna della biblioteca e dei
sussidi è affidata ad un fiduciario nominato annualmente dal Dirigente
Scolastico con l’incarico di curare la classificazione e la manutenzione
dei libri, l’aggiornamento del registro di carico e di scarico. Il
fiduciario provvede alla segnalazione di eventuali guasti e dispone circa
la loro conservazione nei periodi di sospensione delle attività.
Art. 4)
Le modalità per l’utilizzazione dei sussidi e delle attrezzature
didattiche sono stabilite dagli insegnanti di ciascun plesso in rapporto
al loro programma didattico.
Art. 5)
La biblioteca sarà accessibile durante
le ore di funzionamento della scuola e ogni libro potrà essere mantenuto
fino a 30 giorni.
Art. 6)
Al prestito e al ritiro dei volumi provvedono gli insegnanti
bibliotecari che hanno l’obbligo di annotare le operazioni in un apposito
registro.
Art. 7)
I volumi eventualmente smarriti o deteriorati sono sostituiti a
spese del responsabile.
Titolo VII
ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE
viaggi
di istruzione, visite guidate, escursioni brevi.
Art. 1)
Nella scuola elementare e media potranno
essere organizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative,
viaggi d’istruzione e visite guidate per una o più classi, ai quali gli
alunni potranno partecipare gratuitamente o dietro versamento di una quota
ridotta.
Art. 2)
Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate, ci si dovrà attenere ai
seguenti criteri:
•
le iniziative devono
essere deliberate dal Consiglio di Istituto su proposta del consiglio
di intersezione, di interclasse , di classe o del collegio dei
docenti che presenta un piano programmatico
contenente:
obiettivi, meta ed itinerario, numero degli alunni, nominativi degli
accompagnatori citazioni della delibera del Consiglio di classe ,
di interclasse o del collegio dei docenti;
•
l’uso dei mezzi di trasporto
pubblici che siano debitamente autorizzati; sono esclusi, quindi, i mezzi
immatricolati esclusivamente ad uso privato;
•
la partecipazione dei
genitori degli alunni potrà essere consentita dietro copertura
assicurativa degli stessi ed a condizione che non comporti oneri a carico
del bilancio dell’Istituto.
Titolo VIII
ESCURSIONI BREVI.
Art.1)
Alle escursioni e alle visite nei dintorni della scuola ( si
intendono quelle effettuate a piedi e che rientrano nella normale attività
didattica) potranno partecipare anche gli alunni della scuola
dell’infanzia. Per queste è necessario all’inizio dell’anno scolastico
acquisire e custodire agli atti il consenso scritto dell’esercente la
patria podestà, che costituisce il presupposto per la partecipazione
dell’alunno all’escursione. La stessa tuttavia andrà comunicata
tempestivamente alla famiglia.
Titolo IX
ACCESSO
AGLI EDIFICI.
Art. 1)
E’ vietato disturbare gli insegnanti durante le lezioni. Le persone
estranee possono accedere alle aule scolastiche solo se autorizzate
espressamente dal Dirigente Scolastico.
.Art. 2) I genitori degli alunni
possono entrare nell’aula durante l’orario delle lezioni soltanto quando
siano stati convocati dall’insegnante di classe o quando debbono ritirare
i propri figli prima della fine della giornata scolastica.
Art. 3)
E’ vietato effettuare raccolte di denaro tra gli alunni o
distribuire materiale propagandistico salvo casi eccezionali autorizzati
dal Consiglio di Istituto.
Titolo X
ORGANI E
MEZZI DI INFORMAZIONE.
•
L’uso eventuale di appositi
spazi murali, a disposizione delle varie componenti scolastiche, esige il
rispetto della libertà d’espressione e della dignità delle persone. E’
compito di tutti i docenti vigilare affinché sia assicurato tale
rispetto.
•
L’uso delle attrezzature di
stampa e di duplicazione di cui dispone la scuola (fotocopiatrice,
copyprinter, ecc.) viene limitato alla produzione e alla stampa degli atti
d’ufficio e compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola, alla
riproduzione, su richiesta del docente, di schede di lavoro e di ricerca
aventi finalità didattiche.
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