REGOLAMENTO INTERNO DI ISTITUTO

ORGANIZZAZIONE E REGOLE

 

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

(Modalità di convocazione degli stessi)

titolo I

Art. 1)  Il  funzionamento  degli  Organi Collegiali avverrà secondo le seguenti procedure:

a)         La convocazione degli Organi Collegiali da effettuarsi con lettera diretta ai singoli componenti e da affiggere all’albo generale dell’Istituto è disposta con anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e contiene l’ordine del giorno e, in allegato, i materiali su cui si chiede deliberazione;

b)         Di ogni seduta sarà redatto processo verbale steso su apposito registro a pagine numerate, firmato dal presidente e dal segretario;

Art. 2)   Ciascun organo, per un più ordinato svolgimento delle proprie  attività e in rapporto alle proprie competenze, elabora una programmazione di massima, raggruppando in periodi prestabiliti gli argomenti su cui con certezza bisognerà adottare decisioni, proposte e pareri.

Art. 3)    Ciascun  Organo  Collegiale  opera  in  forma  coordinata con gli altri Organi Collegiali che esercitano competenze parallele, sia pure con rilevanza diversa, in determinate materie.

Art. 4)     Il  Collegio  dei   Docenti  è  convocato  per  gli  adempimenti   di   propria competenza, con apposito avviso affisso all’albo e tramite circolare, fatta sottoscrivere da tutti i docenti per presa visione, di norma almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

Art. 5)   Il Consiglio  d’Istituto,  nella  sua  prima  seduta  è presieduto dal Dirigente Scolastico, ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, il proprio Presidente con le seguenti procedure:

a)         l’elezione ha luogo a scrutinio segreto;

b)         sono candidati tutti i genitori membri del consiglio,

c)         viene eletto il genitore che abbia attenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del consiglio;

d)         qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente verrà eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica;

e)         a parità di voti è eletto il consigliere più anziano di età:

f)          con le stesse modalità previste per il  presidente, il Consiglio di Istituto può eleggere nel suo seno anche il Vice Presidente.

Art.  6)       Convocazione del Consiglio d’Istituto;

a)         Il consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso;

b)         Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporre  la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero dalla maggioranza dei componenti del consiglio stesso.

Art. 7)     Non si può deliberare su questioni che non siano state poste all’ordine del giorno. Per casi di  comprovata urgenza e necessità, su richiesta di almeno un terzo dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il Presidente ammette la discussione dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno.

Art. 8)    Ordine del Giorno dei lavori del Consiglio di Istituto.

a)     La stesura dell’ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Istituto è fatta dal presidente o da chi, al suo posto, convoca il Consiglio.

b)     Le richieste da inserire all’ordine del giorno da parte dei consiglieri devono essere avanzate per iscritto, da almeno 5di essi e dalla Giunta Esecutiva.

c)     Le richieste devono pervenire all’ufficio di presidenza almeno 5 gg. prima dalla data di diramazione delle lettere di convocazione.

d)     Ogni singola riunione deve iniziare con la lettura e l’approvazione del verbale della seduta precedente.

e)     Il Dirigente Scolastico redige una relazione annuale sulla valutazione del servizio  che deve essere approvata dal Consiglio.

Art. 9) Gli atti del Consiglio di Istituto sono pubblici.

Art. 10) Alle sedute del Consiglio di Istituto non è ammesso il pubblico qualora siano in discussioni argomenti concernenti persone.

Art. 11) Possono partecipare alle sedute, con funzione consultiva, su temi specifici persone qualificate invitate per fornire pareri.

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI.

 

Art. 12) Il Dirigente Scolastico convoca il  Comitato di valutazione in periodi programmati per la valutazione del servizio su richiesta degli interessati a norma dell'art. 66 del D.P.R. 417/74, ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Titolo II

ASSEMBLEE GENITORI E STUDENTI

(Modalità di Comunicazione coi Genitori)

 

Art. 1)  I genitori sono convocati:

·         con una comunicazione scritta sul diario del figlio;

·         con apposita lettera

Art. 2) Relativamente alla scuola Elementare:

                Per motivi di comunicazione urgente possono essere previsti incontri per la durata massima di dieci minuti, tra docenti e genitori in orario scolastico di mattina e/o di pomeriggio se prefissati e/o per appuntamento durante le ore di contemporaneità.

Art. 3) Relativamente alla scuola Media:

                I genitori che volessero conferire con i professori, potranno farlo nelle ore di ricevimento settimanale che ciascun docente ha fissato e comunicato agli alunni e all'Ufficio di segreteria.

Il ricevimento dei genitori relativo agli scrutini intermedi e finali e alla valutazione in itinere degli apprendimenti avviene in orario extrascolastico presso le rispettive classi secondo modalità che consentano lo svolgimento di  colloqui individuali.

Tutti gli alunni e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel rispetto delle seguenti norme:

·          la   diffusione  di  materiali  e  l’utilizzazione  della bacheca  per l’affissione dei volantini, giornali murali e altro devono essere autorizzati  dal Dirigente Scolastico  e devono riportare i dati identificativi di chi li ha prodotti e di chi li diffonde;

·         che si rispetti il divieto di propaganda elettorale all’interno dei locali della scuola, fatta eccezione per la propaganda relativa alle elezioni degli organi collegiali;

·         che la diffusione non avvenga durante le ore di lezione.

Art. 4)   Tutti    i   genitori   hanno   diritto  di  utilizzare  i  locali      della scuola per riunirsi previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13,14 e 15 del T. U. e delle seguenti modalità:

·         sia fatto conoscere a tutti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in via ordinaria, di almeno cinque giorni;

·         venga rispettato il diritto al dissenso e al voto contrario durante lo svolgimento dell’assemblea;

·         sia riconosciuto al personale docente il diritto alla parola su richiesta dell’interessato

 

titolo III

VIGILANZA SUGLI ALUNNI - ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA –

 

Alla  vigilanza sugli alunni sono tenuti gli operatori scolastici sia docenti che collaboratori scolastici, nelle attività curricolari e pomeridiane programmate, secondo  le modalità definite nei regolamenti  delle suddette componenti.

Art. 1)   Ingresso a Scuola

Per garantire il buon andamento e il corretto funzionamento della scuola, operatori scolastici, famiglie e alunni sono vincolati al rispetto delle seguenti norme:

a)     nella scuola dell’infanzia gli alunni entrano a scuola durante la prima ora che precede l’inizio delle attività didattiche. Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario di accesso degli alunni. In caso di momentanea assenza dell’insegnante gli alunni sono affidati agli altri docenti che ne diventano responsabili;

b)     nella scuola elementare gli alunni entrano nella scuola nei primi cinque minuti che precedono l’inizio delle lezioni: i docenti li accolgono all’ingresso dell’edificio scolastico e li accompagnano ordinatamente in aula, ove si preparano per  l’inizio delle lezioni;

c)     gli alunni ritardatari sono ammessi in aula dall’insegnante che accerterà le cause del ritardo stesso;

d)     nella scuola Elementare se all’ora fissata un insegnante risulta assente e non si possa procedere alla sostituzione con un docente interno, gli alunni verranno affidati alla vigilanza del personale ausiliario o in carenza di personale ripartiti fra le varie classi;

e)     l’insegnante della prima ora è tenuto, giornalmente ad aggiornare il registro delle assenze ed a giustificare le assenze;

f)      nella scuola Media i professori devono essere a scuola cinque minuti prima che inizino le lezioni per assistere gli alunni al loro ingresso a scuola. Poiché le lezioni iniziano alle ore 8,30, la campana delle 8,25 segnalerà ai docenti l’invito a raccogliere in fila gli alunni e accompagnarli in classe.

Art. 2)   Permanenza a scuola

a)         dall’ora di ingresso nell’edificio scolastico a quella d’uscita gli alunni sono sotto la responsabilità dei rispettivi insegnanti;

b)         nella scuola dell’infanzia la vigilanza deve essere assicurata in tutti gli spazi di accesso agli alunni, stabilendo, se necessario dei turni qualora l’attività si svolga in spazi diversi. Il  personale ausiliario nel vigilare sugli alunni eserciterà una sorveglianza particolare negli spazi relativi ai servizi igienici;

c)         durante la ricreazione interpretata come occasione formativa, nella scuola dell’infanzia la vigilanza sarà assicurata dall’insegnante della sezione;

d)         nella scuola elementare e media, durante l’intervallo che non deve superare i 15  minuti, il personale docente vigila sul comportamento degli alunni. La vigilanza è assicurata in tutti gli spazi utilizzati; negli spazi relativi ai servizi igienici anche dal personale ausiliario;

e)         nella suola media il professore della seconda ora vigilerà fino alle ore 10,30 e il professore della terza ora dalle ore 10,30  sugli alunni che faranno un intervallo di 15 minuti nell’atrio interno della scuola. Docenti e personale ausiliario eserciteranno una sorveglianza particolare negli spazi relativi ai servizi igienici;

f)          gli alunni dei tre ordini di scuola (materna, elementare e media) possono lasciare la scuola solo se ritirati personalmente dai genitori o da chi esercita la patria podestà;

g)         nella scuola dell’infanzia le uscite anticipate devono essere motivate e documentate e devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico;

h)         nella scuola elementare l’autorizzazione all’uscita anticipata viene concessa da un delegato del Dirigente Scolastico su motivazione scritta presentata dal genitore;

i)          nella scuola media l’autorizzazione all’uscita anticipata viene concessa dal Dirigente Scolastico o dal collaboratore vicario;

j)          gli alunni che per qualsiasi motivo si assentino dalla scuola devono essere giustificati per iscritto o verbalmente dai genitori o da chi ne fa le veci;

k)        le assenze superiori a cinque giorni sono giustificate solo dietro presentazione di certificato medico o di documentati motivi validi;

l)          i docenti sono tenuti a notificare all’ufficio di segreteria i nominativi degli alunni che fanno registrare assenze frequenti;

m)       in caso di indisposizione degli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola, l’insegnante avvertirà o farà avvertire la famiglia  e in caso di irreperibilità del genitore farà accompagnare l’alunno al pronto soccorso;

n)         nella scuola media, qualora un docente ritenesse necessario un provvedimento, annoterà sul registro di classe il rapporto e segnalerà al Dirigente Scolastico, qualora lo ritenga necessario, la richiesta di convocare il Consiglio di Classe;

o)         in caso di assemblea sindacale in orario scolastico i docenti sono tenuti a darne preavviso scritto alle famiglie che assicureranno l’effettiva ricezione della informazione apponendo in calce al preavviso la firma;

p)         di ogni variazione temporanea dell’orario scolastico le famiglie degli alunni devono essere preventivamente informate per iscritto;

q)         l’entrata e l’uscita dalla scuola devono avvenire con ordine e sotto la sorveglianza dei docenti;

r)         è fatto divieto a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo di portare oggetti personali non attinenti alle attività scolastiche.

Art. 3)   Uscita dalla scuola

a)       nella scuola dell’infanzia i genitori devono prelevare gli alunni durante l’ultima ora delle attività. Gli alunni verranno consegnati all’ingresso dell’edificio scolastico, ai genitori o a chi ne fa le veci, o alla persona autorizzata dai genitori; da questo momento i bambini ritornano alla responsabilità delle famiglie;

b)      nella  scuola   elementare,  gli alunni al termine delle lezioni si avvieranno ordinatamente

      e sotto la sorveglianza dell’insegnante dell’ultima ora, al portone d’ingresso;

 da questo momento gli alunni ritornano alla responsabilità delle famiglie;

c)      nella scuola media gli alunni al termine delle lezioni si avvieranno, ordinatamente e sotto

     la sorveglianza del docente dell’ultima ora, al portone d’ingresso; da questo momento gli  

     alunni ritornano alla responsabilità delle famiglie;

d)     gli alunni sono tenuti a rispettare strutture  e attrezzature e a mantenere un comportamento disciplinato. Di ogni danno l’alunno responsabile sarà tenuto al risarcimento;

e)       nelle ore non coincidenti con le attività scolastiche o parascolastiche gli edifici e i cortili devono rimanere chiusi.

Titolo IV

OBBLIGHI DI SERVIZIO DELLA COMPONENTE DOCENTE

 

Art. 1)  In sala professori o in presidenza, i professori con ore di completamento cattedra e con ore di disponibilità, devono accertare se sono stati impegnati in supplenze brevi controllando la relativa circolare.

   Le assenze improvvise devono essere comunicate con tempestività dal docente non oltre le ore 8,25 in segreteria o in presidenza.

La domanda di assenza e il relativo certificato medico devono essere presentati, in segreteria, non oltre due giorni dalla richiesta.

Art. 2) In caso di non disponibilità di docenti per la sostituzione di colleghi assenti gli alunni vengono distribuiti             

                dall'insegnante nelle varie classi;

Art. 3)   Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle riunioni dagli OO. CC.. In caso di assenza improvvisa, il docente è tenuto a dare comunicazione, non oltre dieci minuti precedenti l’inizio della riunione, dei motivi della assenza.

  Il giorno successivo, lo stesso è tenuto a presentare la relativa certificazione giustificativa.

Art. 4)  I docenti sono tenuti ad aggiornare scrupolosamente i registri di propria competenza in ogni loro parte.

Art. 5) Nelle ore di completamento o contemporaneità, qualora non fosse stato impegnato in supplenza breve, il docente è tenuto a supportare l’azione didattica del collega, presente nelle sue classi, affiancando gli alunni che il consiglio di classe ha rilevato “a rischio”.

Art. 6)   Il docente della scuola media è tenuto a consegnare in Presidenza, entro 15 giorni dalla loro assegnazione, gli elaborati degli alunni opportunamente corretti e dati loro in visione.

Art. 7)  Il docente è tenuto a prendere visione giornalmente  delle circolari affinchè sia sempre informato delle comunicazioni del Dirigente Scolastico che riguardano la comunità scolastica.

Art. 8)  Durante le ore di lezione il docente non può allontanarsi dall’aula. Se ne fosse costretto, dovrà incaricare il personale ausiliario di sostituirlo momentaneamente.

Art. 9)  Il docente che presta servizio in più scuole è tenuto a comunicare assenze e permessi richiesti nello stesso giorno alla segreteria interessata.

Art. 10)  Il docente che ricopre cariche pubbliche elettive è tenuto a comunicare, ogni trimestre dell’anno scolastico, gli  impegni connessi alla carica elettiva che comporteranno l’assenza dal servizio.

Titolo V

USO DEGLI SPAZI, DEI LABORATORI E DELLA BIBLIOTECA.- CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE E DEI LABORATORI.

 

Art.1) I locali, gli spazi, le attrezzature dell’Istituto Comprensivo sono permanentemente vincolati all’uso scolastico e  potranno essere utilizzati anche da terzi, in seguito alla stipula di convenzioni, per attività culturali e/o  ricreative che non abbiano scopi di lucro, purché l’accessibilità ad essi non comprometta la custodia e la sicurezza di tutte le aule contenenti attrezzature e sussidi vari.

Art. 2)   La concessione in uso dei locali viene accordata dal Consiglio di Istituto con apposita delibera.

  In tal caso  la conservazione dei locali e delle attrezzature vieni affidata agli Enti o sodalizi o persone che li utilizzano. Gli stessi sono tenuti a sottoscrivere contestualmente con l’Ufficio della Direzione dell’Istituto un verbale di consegna e riconsegna rispettivamente all’inizio e alla fine della concessione.

Art. 3)  Chiunque   danneggia   per   incuria   il patrimonio scolastico è tenuto al risarcimento dei danni. Le modalità e l’entità del risarcimento vengono stabilite dal Consiglio di Istituto che ne stabilisce i criteri  caso per caso.

Titolo VI

USO DELLA BIBLIOTECA E DEI SUSSIDI.

 

Art. 1)  La biblioteca della Scuola Media ed è aperta secondo un  calendario che verrà predisposto all’inizio dell’anno scolastico.

Art. 2)  Vi possono accedere insegnanti e genitori. Al prestito ed al ritiro dei volumi provvede il personale a ciò incaricato dal dirigente scolastico.

Art. 3)  La gestione interna della biblioteca e dei sussidi è affidata ad un fiduciario  nominato annualmente dal Dirigente Scolastico con l’incarico di curare la classificazione e la manutenzione dei libri, l’aggiornamento del  registro di carico e di scarico. Il fiduciario provvede alla segnalazione di eventuali guasti e dispone circa la loro conservazione nei periodi di sospensione delle attività.

Art. 4)  Le modalità   per l’utilizzazione dei sussidi e delle attrezzature didattiche sono stabilite dagli insegnanti di ciascun plesso in rapporto al loro programma didattico.

Art. 5)  La  biblioteca  sarà accessibile  durante le ore di funzionamento della scuola e ogni libro  potrà essere mantenuto fino a 30 giorni.

Art. 6)  Al  prestito  e al   ritiro   dei volumi provvedono gli insegnanti bibliotecari che  hanno l’obbligo di annotare le operazioni in un apposito registro.

Art. 7)  I volumi   eventualmente    smarriti   o   deteriorati sono   sostituiti a spese del responsabile.

Titolo VII

ATTIVITA’ PARASCOLASTICHE

viaggi di istruzione, visite guidate, escursioni brevi.

Art. 1) Nella scuola elementare e media potranno essere organizzati, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, viaggi d’istruzione e visite guidate per una o più classi, ai quali gli alunni potranno partecipare gratuitamente o dietro versamento di una quota ridotta.

Art. 2)  Per i viaggi d’istruzione e le visite guidate, ci si dovrà  attenere ai seguenti criteri:

         le iniziative  devono   essere   deliberate   dal  Consiglio di Istituto su proposta del consiglio di intersezione, di interclasse , di classe   o   del collegio dei   docenti che presenta un piano programmatico contenente:                                                                                         obiettivi, meta ed itinerario, numero degli alunni, nominativi   degli  accompagnatori citazioni della  delibera  del  Consiglio   di   classe  , di interclasse   o  del collegio dei docenti;

         l’uso dei mezzi di trasporto pubblici che siano debitamente autorizzati; sono esclusi, quindi, i mezzi immatricolati esclusivamente ad uso privato;

         la partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita dietro copertura assicurativa degli stessi ed a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell’Istituto.

 

Titolo VIII

ESCURSIONI BREVI.

Art.1)  Alle   escursioni   e   alle visite  nei dintorni della scuola ( si intendono quelle effettuate a piedi e che rientrano nella normale attività didattica)  potranno partecipare anche gli alunni della scuola dell’infanzia. Per queste è necessario all’inizio dell’anno scolastico acquisire e custodire agli atti il consenso scritto dell’esercente la patria podestà, che costituisce il presupposto per la partecipazione dell’alunno all’escursione. La stessa tuttavia andrà comunicata tempestivamente alla famiglia.

 

Titolo IX

ACCESSO AGLI EDIFICI.

 

Art. 1)  E’ vietato disturbare gli insegnanti durante le lezioni. Le persone estranee possono accedere alle aule scolastiche solo se autorizzate espressamente dal  Dirigente Scolastico.

.Art. 2)  I genitori  degli alunni possono entrare nell’aula durante l’orario delle lezioni soltanto quando siano stati convocati dall’insegnante di classe o quando debbono ritirare i propri figli prima della fine della giornata scolastica.

Art. 3)  E’  vietato  effettuare   raccolte   di denaro tra gli alunni o distribuire materiale propagandistico salvo casi eccezionali autorizzati dal Consiglio di Istituto.

 

Titolo X

ORGANI E MEZZI DI INFORMAZIONE.

 

         L’uso eventuale di appositi spazi murali, a disposizione delle varie componenti scolastiche, esige il rispetto della libertà d’espressione e della dignità delle persone. E’ compito di tutti i docenti vigilare  affinché sia assicurato tale rispetto.

 

         L’uso delle attrezzature di stampa e di duplicazione di cui dispone la scuola (fotocopiatrice, copyprinter, ecc.) viene limitato alla produzione e alla stampa degli atti d’ufficio e compatibilmente con le risorse finanziarie della scuola, alla riproduzione, su richiesta del docente, di schede di lavoro e di ricerca aventi finalità didattiche.