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(ai sensi del
D.P.R. 24/6/1998 n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti
della Scuola secondaria )
PREMESSA
La scuola, luogo
di istruzione e di formazione, tende continuamente, con
disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, ad attualizzare i
processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e
nel significato. Essa, puntando all’orientamento, mirando
all’arricchimento della capacità di contributo partecipativo ai
valori della cultura e della civiltà, è impegnata a promuovere
l’educazione integrale della persona basandosi sulle effettive
capacità di ciascuno.
Nella scuola
della relazione educativa i rapporti interpersonali sereni, la cura
reciproca, il comprendere facilmente che il bene dell’Altro, in
fondo, è anche la realizzazione del nostro, dirigono ovviamente
verso un processo di insegnamento-apprendimento qualitativamente
migliore.
Salvaguardare
questo processo significa anche e soprattutto tenere in alta
considerazione il diritto di ciascuno a studiare in un clima
positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa
anche, necessariamente, che ciascuno acquisisca una capacità
responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate. L’Istituto
Comprensivo, avendo il diritto e il dovere di farle rispettare
comunque, disciplina, con il presente regolamento, i vari momenti
della vita scolastica per un percorso formativo sereno che tenda
verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.
PRINCIPI
GENERALI (artt. 1 –5)
Articolo 1
Gli alunni della
scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno,
secondo le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla
propria crescita umana e culturale.
Articolo 2
Agli alunni
spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento ed il diritto
di essere sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione
ed alla responsabilizzazione.
Articolo 3
Essi hanno
uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai
loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di
pensiero, di coscienza, di religione, nel ripudio di ogni barriera
ideologica, sociale e culturale. L’azione educativa tende a
valorizzare le capacità individuali e l’autonomia operativa e
persegue obiettivi culturali e formativi mirati all’acquisizione ed
all’evoluzione delle conoscenze ed all’orientamento nelle scelte
future e nell’inserimento nella vita attiva.
Articolo 4
Agli alunni
compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla
vita ed al lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le
lezioni, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di
impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo hanno diritto ad una
valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente che ne
agevoli il processo di autovalutazione e di autorealizzazione.
Articolo 5
Lo "Statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", emanato
con D.P.R. 24/6/1998, n. 249 costituisce per tutte le componenti la
comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano
cammino di vita nella scuola in quanto "luogo di formazione e di
educazione", in quanto "comunità di dialogo, di ricerca e di
esperienza sociale" ed in quanto "percorso di mutua integrazione"
basato sul rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e
sulla responsabilità.
NORME
COMPORTAMENTALI (artt. 6 – 22)
Articolo 6
È dovere di
ciascun alunno frequentare le lezioni con regolarità, rispettando
gli orari ed assolvendo assiduamente agli impegni.
L’ingresso alla
scuola secondaria di I° grado è previsto dalle ore 7.55 alle ore
8.00. Poiché le lezioni iniziano alle ore 8.00, la campana delle
7.55 segnalerà ai docenti l’invito a recarsi in aula. L’intervallo
avverrà dalle ore 10.50 alle ore 11.05. La vigilanza sarà assicurata
dal personale ausiliario e dai docenti della terza ora fino alle ore
11.05.
Al termine
dell’intervallo si rientra in aula in ordine libero, sotto la
vigilanza dei docenti.
Il rientro
pomeridiano degli studenti per le attività programmate nel POF è
previsto dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Di ogni
variazione temporanea dell’orario le famiglie degli studenti devono
essere preventivamente informate per iscritto.
L’ingresso e
l’uscita per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria saranno
effettuati secondo la seguente tabella:
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Orario entrata |
Orario uscita |
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Scuola dell’infanzia di via Trieste |
8.30 |
16.30 |
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Scuola dell’infanzia di via Colombo |
8.00 |
16.00 |
|
Scuola primaria di via Colombo |
8.20 |
13.20 |
Articolo 7
Gli alunni
devono presentarsi a scuola puliti ed ordinati nella persona e nelle
cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento
delle lezioni. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio,
dopo esservi entrati, né è possibile sistematicamente chiedere di
telefonare per recuperare materiale dimenticato.
Articolo 8
Gli alunni sono
tenuti a portare giornalmente il diario delle lezioni e il libretto
personale fornito dalla scuola. In occasione delle comunicazioni
scuola-famiglia, le falsificazioni di firme nonché le alterazioni di
qualunque specie apportate a documenti ufficiali daranno luogo a
provvedimenti disciplinari.
Articolo 9
La ricreazione
è un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono
pertanto vietati i giochi ed i comportamenti pericolosi (in
particolare le corse sfrenate, scendere velocemente le scale,
sporgersi dal parapetto perimetrale del 1^ piano).
Articolo 10
Non è consentito
trattenersi nelle aule durante la ricreazione o al termine delle
lezioni. Chi avesse necessità di uscire dall’aula, al cambio della
lezione per utilizzare i servizi igienici, dovrà farne richiesta
all’insegnante entrante.
Articolo 11
Il trasferimento
degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori ed in palestra
avverrà, in silenzio, sotto la sorveglianza degli insegnanti,
portando con sé il materiale occorrente.
Articolo 12
L’accesso e
l’uso dei laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da
specifiche normative interne.
Articolo 13
Non è consentito
entrare dopo le 8.05 senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico
o dal docente delegato. Fino alle ore 8.05 i ritardi vanno
giustificati all’insegnate della prima ora. In caso di ritardo
reiterato o non debitamente giustificato, verrà informata la
famiglia. I ritardi abituali sono considerati mancanza del rispetto
di un dovere e, pertanto, perseguibili sul piano disciplinare.
Articolo 14
L’ammissione in
classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione
all’insegnante della prima ora di apposita giustificazione firmata
da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.
Le assenze
superiori a cinque giorni continuativi, festivi compresi, vanno
giustificate nel libretto personale, solo dietro presentazione di
certificato medico o di documentati motivi validi.
I docenti sono
tenuti a notificare all’ufficio di segreteria i nominativi degli
studenti che fanno registrare assenze frequenti e a far pervenire il
documento giustificativo in segreteria per assenze superiori a 5
giorni.
In caso di
indisposizione degli studenti il docente avvertirà o farà avvertire
la famiglia.
Articolo 15
Nelle giornate
di sciopero dei docenti e del personale non docente, le famiglie
saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Le
eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate tramite
libretto personale.
Articolo 16
Per nessun
motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall’Istituto senza
la richiesta scritta di uno dei genitori e l’autorizzazione
dell’insegnante che ne valuta i motivi. In ogni caso l’uscita dalla
scuola è consentita agli alunni solo se rilevati da uno dei genitori
o da persona conosciuta dal docente a tal fine incaricata con delega
scritta.
Articolo 17
Gli alunni
devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e
rispettoso delle persone e dell’ambiente nei suoi spazi interni ed
esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature,
suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà
l’ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti
salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Articolo 18
Non è consentito
portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali vari,
soprattutto se pericolosi, comunque non attinenti alle attività
scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari
detti materiali potranno essere requisiti dal docente che ne rileva
la presenza e restituiti ai genitori per ciò espressamente
convocati.
Articolo 19
Gli alunni
devono fruire dei servizi igienici durante l’intervallo. Durante le
ore di lezione, escluse di norma la prima e l’ultima, è consentito
agli alunni utilizzare i servizi con il permesso dell’insegnante. E’
vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici.
Articolo 20
Al termine delle
lezioni, prima di uscire dall’aula, gli alunni si assicureranno che
l’aula sia in ordine. Ogni classe deve essere accompagnata
all’uscita dal docente dell’ ultima ora in modo ordinato.
Articolo 21
Gli alunni
devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi
della vita sociale e scolastica, autocontrollandosi nel
comportamento e nel linguaggio, evitando atteggiamenti maleducati,
espressioni volgari e offensive che possono causare disturbo ad un
sereno svolgimento delle attività scolastiche.
Articolo 22
È severamente
proibito fumare all’interno dell’Istituto.
Articolo 23
Gli alunni sono
invitati ad usufruire della biblioteca dell’istituto per la lettura
d’evasione, approfondimento e ricerca, nei tempi previsti e con la
massima cura per il libro dato in prestito. In caso di
danneggiamento o smarrimento di un libro verrà chiesto un
risarcimento alla famiglia.
Articolo 24
A scuola non
devono essere portati oggetti di valore. Non è consentito
nell’ambiente scolastico l’uso del cellulare.
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI (artt.25 – 34)
Articolo 25
Le sanzioni
disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente
regolamento. L’uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai
fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità
pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di
responsabilità individuale e sociale.
Articolo 26
La
responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state
prima sentite le ragioni. Nessuno può essere punito per colpe
commesse dalla classe di appartenenza.
Articolo 27
Nessuna sanzione
disciplinare può influire sulla valutazione del profitto scolastico.
Articolo 28
L’allontanamento
dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal
Dirigente dell’istituto su conforme parere del Consiglio di Classe.
Articolo 30
L’allontanamento
dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con
comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto
che, trascorso il termine di cinque giorni successivi convoca il
Consiglio di classe competente.
Articolo 31
Chiunque venga a
conoscenza della commissione di fatti rilevanti sotto il profilo
disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del
personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al
Dirigente Scolastico che ne curerà l’istruttoria personalmente o a
mezzo di suo delegato e, a seconda della gravità del fatto,
comminerà la sanzione o sottoporrà il caso al Consiglio di classe
per i provvedimenti disciplinari di competenza (lett. D, E, F e G
del successivo art. 33).
Articolo 32
In
considerazione dell’età degli alunni e delle finalità formative
della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla comunità
scolastica per più di cinque giorni consecutivi e per più di
quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico.
Articolo 33
Qualora,
tuttavia, l’allontanamento sia stato disposto conseguentemente alla
commissione di fatti o per comportamenti di particolare gravità, la
durata potrà essere diversa da quella prevista all’articolo
precedente; in tale caso il provvedimento sanzionatorio dovrà essere
particolarmente motivato e deve essere previsto un rapporto con
l’alunno e con i suoi genitori tale da facilitarne il rientro nella
comunità scolastica.
Articolo 34
Le sanzioni per
le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, anche
da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione
d’esame e comunicate dal Dirigente dell’istituto.
TIPOLOGIA DEI
PROVVEDIMENTI (artt.35 – 36)
Articolo 35
Le punizioni
disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni
e adottate a seconda della gravità della mancanza, sono così
stabilite:
A. L’ammonizione
privata. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in
servizio ed annotata sul libretto personale dell’alunno per mancanze
di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della
scuola e/o per negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici.
Essa, pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla
famiglia.
B. Ammonizione
in classe. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in
servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell’alunno ed
annotata sul giornale della classe, oltre che sul libretto personale
dell’alunno medesimo. L’ammonizione in classe viene inflitta per la
reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera
A).
C.
Allontanamento dalla lezione. L’allontanamento dalla lezione, in
considerazione dell’età degli alunni e delle responsabilità che
comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente
assume qualora rilevi che il comportamento dell’alunno rappresenta
un concreto impedimento allo svolgimento dell’attività didattica. In
tale evenienza l’alunno allontanato deve poter essere affidato, per
la vigilanza ad altro insegnante a disposizione o al personale
collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di allontanamento è
commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i 15
minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e
comunicata alla famiglia.
D.
Allontanamento dalle lezioni per 1 g.: Il provvedimento di
allontanamento dalle lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente
Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e
con la procedura prevista dal successivo punto E.
E.
Allontanamento dalla scuola. L’allontanamento dalla scuola, fino ad
un massimo di cinque giorni, è proposto da uno o più docenti con
comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto
che, decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le
ragioni dell’alunno eventualmente assistito da uno dei genitori,
convoca il Consiglio di classe competente.
L’allontanamento
dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione
personale dell’alunno, può essere proposto in presenza di:
·
rifiuto
sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano
stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere
A) e B);
·
gravi mancanze
di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente
dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
compagni;
·
volontario
danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed
attrezzature della scuola o dei compagni;
Articolo 36
Il Dirigente
dell’Istituto può adottare le punizioni disciplinari di cui alle
lettere A), B) e C) nel rispetto delle procedure e dei limiti
stabiliti dal presente regolamento.
ORGANO DI
GARANZIA (art.37 - 38 )
Articolo 37
Avverso le
sanzioni disciplinari può essere presentato ricorso da aparte dei
genitori o di chi ne fa le veci entro 15 giorni dalla comunicazione
della loro irrogazione.
Il ricorso deve
essere presentato alla Commissione di Garanzia, organo interno
composto da 3 genitori, 3 insegnati e dal Dirigente o suo delegato.
Articolo 38
Il presente
regolamento entra il vigore il 22 sett. 2006.
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