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ISTITUTO
COMPRENSIVO “L.Pirandello”
CANICATTI’
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
(ai sensi del D.P.R. 24/6/1998 n. 249: Statuto delle studentesse e
degli studenti della Scuola secondaria )
PREMESSA
La scuola,
luogo di istruzione e di formazione, tende continuamente, con
disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, ad attualizzare i
processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e
nel significato. Essa, puntando all’orientamento, mirando
all’arricchimento della capacità di contributo partecipativo ai
valori della cultura e della civiltà, è impegnata a promuovere
l’educazione integrale della persona basandosi sulle effettive
capacità di ciascuno.
Nella scuola
della relazione educativa i rapporti interpersonali sereni, la cura
reciproca, il comprendere facilmente che il bene dell’Altro, in
fondo, è anche la realizzazione del nostro, dirigono ovviamente
verso un processo di insegnamento-apprendimento qualitativamente
migliore.
Salvaguardare
questo processo significa anche e soprattutto tenere in alta
considerazione il diritto di ciascuno a studiare in un clima
positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa
anche, necessariamente, che ciascuno acquisisca una capacità
responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate. L’Istituto
Comprensivo, avendo il diritto e il dovere di farle rispettare
comunque, disciplina, con il presente regolamento, i vari momenti
della vita scolastica per un percorso formativo sereno che tenda
verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.
PRINCIPI
GENERALI (artt. 1 –5)
Articolo 1
Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo
collaborando ciascuno, secondo le personali capacità, attitudini e
inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale.
Articolo 2
Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di
apprendimento ed il diritto di essere sostenuti, da parte degli
insegnanti, alla partecipazione ed alla responsabilizzazione.
Articolo 3
Essi hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento
qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro
libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L’azione
educativa tende a valorizzare le capacità individuali e l’autonomia
operativa e persegue obiettivi culturali e formativi mirati
all’acquisizione ed all’evoluzione delle conoscenze ed
all’orientamento nelle scelte future e nell’inserimento nella vita
attiva.
Articolo 4
Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e
correttamente alla vita ed al lavoro della scuola, di frequentare
assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i compiti
assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo hanno
diritto ad una valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e
trasparente che ne agevoli il processo di autovalutazione e di
autorealizzazione.
Articolo 5
Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria", emanato con D.P.R. 24/6/1998, n. 249 costituisce per
tutte le componenti la comunità scolastica il doveroso punto di
riferimento nel quotidiano cammino di vita nella scuola in quanto
"luogo di formazione e di educazione", in quanto "comunità di
dialogo, di ricerca e di esperienza sociale" ed in quanto "percorso
di mutua integrazione" basato sul rispetto reciproco, sulla
riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità.
NORME
COMPORTAMENTALI (artt. 6 – 22)
Articolo 6
È dovere di ciascun alunno frequentare le lezioni con
regolarità, rispettando gli orari ed assolvendo assiduamente agli
impegni.
L’ingresso alla scuola secondaria di I° grado è previsto
dalle ore 7.55 alle ore 8.00. Poiché le lezioni iniziano alle ore
8.00, la campana delle 7.55 segnalerà ai docenti l’invito a recarsi
in aula. L’intervallo avverrà dalle ore 10.50 alle ore 11.05. La
vigilanza sarà assicurata dal personale ausiliario e dai docenti
della terza ora fino alle ore 11.05.
Al termine dell’intervallo si rientra in aula in ordine
libero, sotto la vigilanza dei docenti.
Il rientro pomeridiano degli studenti per le attività
programmate nel POF è previsto dalle ore 14.00 alle ore 19.00.
Di ogni variazione temporanea dell’orario le famiglie degli
studenti devono essere preventivamente informate per iscritto.
L’ingresso e l’uscita per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria saranno effettuati secondo la seguente tabella:
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Orario entrata |
Orario uscita |
|
Scuola dell’infanzia di via Trieste |
8.30 |
16.30 |
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Scuola dell’infanzia di via Colombo |
8.00 |
16.00 |
|
Scuola primaria di via Colombo |
8.20 |
13.20 |
Articolo 7
Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti ed ordinati
nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il
regolare svolgimento delle lezioni. Non è consentito agli alunni
uscire dall’edificio, dopo esservi entrati, né è possibile
sistematicamente chiedere di telefonare per recuperare materiale
dimenticato.
Articolo 8
Gli alunni sono tenuti a portare giornalmente il diario
delle lezioni e il libretto personale fornito dalla scuola. In
occasione delle comunicazioni scuola-famiglia, le falsificazioni di
firme nonché le alterazioni di qualunque specie apportate a
documenti ufficiali daranno luogo a provvedimenti disciplinari.
Articolo 9
La ricreazione è un necessario momento di riposo dalle
fatiche scolastiche. Sono pertanto vietati i giochi ed i
comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate,
scendere velocemente le scale, sporgersi dal parapetto perimetrale
del 1^ piano).
Articolo 10
Non è consentito trattenersi nelle aule durante la
ricreazione o al termine delle lezioni. Chi avesse necessità di
uscire dall’aula, al cambio della lezione per utilizzare i servizi
igienici, dovrà farne richiesta all’insegnante entrante.
Articolo 11
Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei
laboratori ed in palestra avverrà, in silenzio, sotto la
sorveglianza degli insegnanti, portando con sé il materiale
occorrente.
Articolo 12
L’accesso e l’uso dei laboratori e delle aule speciali sono
disciplinati da specifiche normative interne.
Articolo 13
Non è consentito entrare dopo le 8.05 senza
l’autorizzazione del Dirigente scolastico o dal docente delegato.
Fino alle ore 8.05 i ritardi vanno giustificati all’insegnate della
prima ora. In caso di ritardo reiterato o non debitamente
giustificato, verrà informata la famiglia. I ritardi abituali sono
considerati mancanza del rispetto di un dovere e, pertanto,
perseguibili sul piano disciplinare.
Articolo 14
L’ammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza
avviene dietro presentazione all’insegnante della prima ora di
apposita giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi
esercita la potestà parentale.
Le assenze superiori a cinque giorni continuativi, festivi
compresi, vanno giustificate nel libretto personale, solo dietro
presentazione di certificato medico o di documentati motivi validi.
I docenti sono tenuti a notificare all’ufficio di
segreteria i nominativi degli studenti che fanno registrare assenze
frequenti e a far pervenire il documento giustificativo in
segreteria per assenze superiori a 5 giorni.
In caso di indisposizione degli studenti il docente
avvertirà o farà avvertire la famiglia.
Articolo 15
Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non
docente, le famiglie saranno preventivamente informate dello stato
di agitazione. Le eventuali assenze degli alunni dovranno essere
giustificate tramite libretto personale.
Articolo 16
Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi
dall’Istituto senza la richiesta scritta di uno dei genitori e
l’autorizzazione dell’insegnante che ne valuta i motivi. In ogni
caso l’uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se rilevati
da uno dei genitori o da persona conosciuta dal docente a tal fine
incaricata con delega scritta.
Articolo 17
Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento
dignitoso e rispettoso delle persone e dell’ambiente nei suoi spazi
interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di
attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico
determinerà l’ammontare del danno da risarcire da parte della
famiglia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.
Articolo 18
Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e
materiali vari, soprattutto se pericolosi, comunque non attinenti
alle attività scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti
disciplinari detti materiali potranno essere requisiti dal docente
che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori per ciò
espressamente convocati.
Articolo 19
Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante
l’intervallo. Durante le ore di lezione, escluse di norma la prima e
l’ultima, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il
permesso dell’insegnante. E’ vietato sostare ed oziare nei corridoi
e nei servizi igienici.
Articolo 20
Al termine delle lezioni, prima di uscire dall’aula, gli
alunni si assicureranno che l’aula sia in ordine. Ogni classe deve
essere accompagnata all’uscita dal docente dell’ ultima ora in modo
ordinato.
Articolo 21
Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e
coerente con i principi della vita sociale e scolastica,
autocontrollandosi nel comportamento e nel linguaggio, evitando
atteggiamenti maleducati, espressioni volgari e offensive che
possono causare disturbo ad un sereno svolgimento delle attività
scolastiche.
Articolo 22
È severamente proibito fumare all’interno dell’Istituto.
Articolo 23
Gli alunni sono invitati ad usufruire della biblioteca
dell’istituto per la lettura d’evasione, approfondimento e ricerca,
nei tempi previsti e con la massima cura per il libro dato in
prestito. In caso di danneggiamento o smarrimento di un libro verrà
chiesto un risarcimento alla famiglia.
Articolo 24
A scuola non devono essere portati oggetti di valore. Non è
consentito nell’ambiente scolastico l’uso del cellulare.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (artt.25 – 34)
Articolo 25
Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle
previste dal presente regolamento. L’uso della sanzione, in ogni
caso, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità,
prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento
del senso di responsabilità individuale e sociale.
Articolo 26
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno,
pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne
siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere punito per
colpe commesse dalla classe di appartenenza.
Articolo 27
Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla
valutazione del profitto scolastico.
Articolo 28
L’allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni
disciplinari, è disposto dal Dirigente dell’istituto su conforme
parere del Consiglio di Classe.
Articolo 30
L’allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più
docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al
Dirigente dell’istituto che, trascorso il termine di cinque giorni
successivi convoca il Consiglio di classe competente.
Articolo 31
Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti
rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la
diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che ne curerà
l’istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato e, a seconda
della gravità del fatto, comminerà la sanzione o sottoporrà il caso
al Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari di
competenza (lett. D, E, F e G del successivo art. 33).
Articolo 32
In considerazione dell’età degli alunni e delle finalità
formative della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla
comunità scolastica per più di cinque giorni consecutivi e per più
di quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico.
Articolo 33
Qualora, tuttavia, l’allontanamento sia stato disposto
conseguentemente alla commissione di fatti o per comportamenti di
particolare gravità, la durata potrà essere diversa da quella
prevista all’articolo precedente; in tale caso il provvedimento
sanzionatorio dovrà essere particolarmente motivato e deve essere
previsto un rapporto con l’alunno e con i suoi genitori tale da
facilitarne il rientro nella comunità scolastica.
Articolo 34
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante
le sessioni d’esame, anche da parte di candidati esterni, sono
stabilite dalla Commissione d’esame e comunicate dal Dirigente
dell’istituto.
TIPOLOGIA
DEI PROVVEDIMENTI (artt.35 – 36)
Articolo 35
Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto
dei doveri degli alunni e adottate a seconda della gravità della
mancanza, sono così stabilite:
A. L’ammonizione
privata. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in
servizio ed annotata sul libretto personale dell’alunno per mancanze
di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della
scuola e/o per negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici.
Essa, pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla
famiglia.
B. Ammonizione in
classe. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in
servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell’alunno ed
annotata sul giornale della classe, oltre che sul libretto personale
dell’alunno medesimo. L’ammonizione in classe viene inflitta per la
reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera
A).
C. Allontanamento
dalla lezione. L’allontanamento dalla lezione, in considerazione
dell’età degli alunni e delle responsabilità che comporta,
costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume
qualora rilevi che il comportamento dell’alunno rappresenta un
concreto impedimento allo svolgimento dell’attività didattica. In
tale evenienza l’alunno allontanato deve poter essere affidato, per
la vigilanza ad altro insegnante a disposizione o al personale
collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di allontanamento è
commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i 15
minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e
comunicata alla famiglia.
D. Allontanamento
dalle lezioni per 1 g.: Il provvedimento di allontanamento dalle
lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme
parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista
dal successivo punto E.
E. Allontanamento
dalla scuola. L’allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di
cinque giorni, è proposto da uno o più docenti con comunicazione
scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto che, decorso il
termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell’alunno
eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di
classe competente.
L’allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in
relazione alla situazione personale dell’alunno, può essere proposto
in presenza di:
·
rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che
siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle
lettere A) e B);
·
gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del
Dirigente dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei compagni;
·
volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed
attrezzature della scuola o dei compagni;
Articolo 36
Il Dirigente dell’Istituto può adottare le punizioni
disciplinari di cui alle lettere A), B) e C) nel rispetto delle
procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.
ORGANO DI
GARANZIA (art.37 - 38 )
Articolo 37
Avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato
ricorso da aparte dei genitori o di chi ne fa le veci entro 15
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
Il ricorso deve essere presentato alla Commissione di
Garanzia, organo interno composto da 3 genitori, 3 insegnati e dal
Dirigente o suo delegato.
Articolo 38
Il presente regolamento entra il vigore il ……………..
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