In conformità a quanto previsto dall'art. 15 L. 183/2011
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)", che apporta
delle modifiche al D.P.R. 445/2000,
a partire dal 1° gennaio 2012, non potranno più essere
rilasciati certificati da produrre agli organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di servizi pubblici.
Il Ministro della Pubblica Amministrazione e
della semplificazione ha emanato al riguardo la direttiva n. 14
del 22 dicembre 2011.
Le principali novità introdotte sono:
1) le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni
in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e
utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i
gestori di pubblici servizi,tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o
dell'atto di notorietà.
2) Dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di
pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli: la
richiesta e l'accettazione dei certificati costituiscono
violazione dei doveri d'ufficio;
3) i certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la
frase: " il presente certificato non può essere prodotto agli
organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di
pubblici servizi".
Le amministrazioni dovranno adottare le misure organizzative
necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte
certificazioni nulle per l'assenza della predetta dicitura;
inoltre il rilascio di certificati che siano privi della
dicitura citata costituisce violazione dei doveri d'ufficio;
4) le amministrazioni sono tenute ad effettuare "idonei
controlli" delle dichiarazioni sostitutive, a norma
dell'articolo 71 del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa;
5) le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le
informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla
veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio,
con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro
fonte di provenienza. Con provvedimento dirigenziale del
16/01/2012 è stato istituito l'ufficio previsto dall'art. 72 c.
1 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nella riformulazione disposta
dall'art. 15 della L. 183/2011.
L'Ufficio Responsabile per l'acquisizione o l'accesso diretto ai
dati, nonché dei controlli necessari a campione sulle
autocertificazioni, è l’Ufficio di Segreteria.
Istituzione "Ufficio per l'accesso documentale e la
certificazione" - Art. 72 c. 1 del D.P.R. 445/2000 come mod.
art. 15 L.183/2011.
Si informa che l'ufficio è
composto da:
Direttore Amministrativo Anita Bucolo (Responsabile dell’Ufficio);
Assistente Amm.vo Pecoraro Marianna (Responsabile dell’Area Affari generali);
Assistente Amm.vo Montaperto
Gaetano (Responsabile dell’Area Alunni);
Assistente Amm.vo Di Grigoli Sabina (Responsabile
dell’Area Personale)
La verifica dei dati, da parte di Enti e Gestori di Pubblici
Servizi può essere richiesta con le seguenti modalità:
fax: 0922-830782
posta elettronica ordinaria agic82900g@istruzione.it
posta elettronica certificata agic82900g@pec.istruzione.it
Posta ordinaria inviando la richiesta al seguente indirizzo:
Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Statale
Pirandello, via Trieste, 92024 Canicattì (AG).