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SCUOLA DELL'INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

 Preside  Prof. Roberto Navarra

   
 

 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI

 

(ai sensi del D.P.R. 24/6/1998 n. 249: Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria )

 

PREMESSA

La scuola, luogo di istruzione e di formazione, tende continuamente, con disponibilità umana all’ascolto e al dialogo, ad attualizzare i processi formativi nella relazione educativa, nella motivazione e nel significato. Essa, puntando all’orientamento, mirando all’arricchimento della capacità di contributo partecipativo ai valori della cultura e della civiltà, è impegnata a promuovere l’educazione integrale della persona basandosi sulle effettive capacità di ciascuno.

Nella scuola della relazione educativa i rapporti interpersonali sereni, la cura reciproca, il comprendere facilmente che il bene dell’Altro, in fondo, è anche la realizzazione del nostro, dirigono ovviamente verso un processo di insegnamento-apprendimento qualitativamente migliore.

Salvaguardare questo processo significa anche e soprattutto tenere in alta considerazione il diritto di ciascuno a studiare in un clima positivo in cui sia garantita la certezza delle regole, ma significa anche, necessariamente, che ciascuno acquisisca una capacità responsabile di sentire che tali regole vanno rispettate. L’Istituto Comprensivo, avendo il diritto e il dovere di farle rispettare comunque, disciplina, con il presente regolamento, i vari momenti della vita scolastica per un percorso formativo sereno che tenda verso sempre maggiori conoscenze, abilità e competenze.

 

 

 

 

PRINCIPI GENERALI (artt. 1 –5)

Articolo 1

Gli alunni della scuola partecipano al dialogo educativo collaborando ciascuno, secondo le personali capacità, attitudini e inclinazioni, alla propria crescita umana e culturale.

 

Articolo 2

Agli alunni spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento ed il diritto di essere sostenuti, da parte degli insegnanti, alla partecipazione ed alla responsabilizzazione.

 

Articolo 3

Essi hanno uguale diritto a ricevere un insegnamento qualificato, adeguato ai loro bisogni e rispettoso della loro libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. L’azione educativa tende a valorizzare le capacità individuali e l’autonomia operativa e persegue obiettivi culturali e formativi mirati all’acquisizione ed all’evoluzione delle conoscenze ed all’orientamento nelle scelte future e nell’inserimento nella vita attiva.

 

Articolo 4

Agli alunni compete il dovere di partecipare attivamente e correttamente alla vita ed al lavoro della scuola, di frequentare assiduamente le lezioni, di svolgere diligentemente i compiti assegnati e di impegnarsi nello studio. Nello stesso tempo hanno diritto ad una valutazione tempestiva, oggettiva, chiara e trasparente che ne agevoli il processo di autovalutazione e di autorealizzazione.

 

 

Articolo 5

Lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", emanato con D.P.R. 24/6/1998, n. 249 costituisce per tutte le componenti la comunità scolastica il doveroso punto di riferimento nel quotidiano cammino di vita nella scuola in quanto "luogo di formazione e di educazione", in quanto "comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale" ed in quanto "percorso di mutua integrazione" basato sul rispetto reciproco, sulla riservatezza, sulla libertà e sulla responsabilità.

 

NORME COMPORTAMENTALI (artt. 6 – 22)

 

Articolo 6

È dovere di ciascun alunno frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari ed assolvendo assiduamente agli impegni.

L’ingresso alla scuola secondaria di I° grado è previsto dalle ore 7.55 alle ore 8.00. Poiché le lezioni iniziano alle ore 8.00, la campana delle 7.55 segnalerà ai docenti l’invito a recarsi in aula. L’intervallo avverrà dalle ore 10.50 alle ore 11.05. La vigilanza sarà assicurata dal personale ausiliario e dai docenti della terza ora fino alle ore 11.05.

 Al termine dell’intervallo  si rientra in aula in ordine libero, sotto la vigilanza dei docenti.

Il rientro pomeridiano degli studenti per le attività programmate nel POF è previsto dalle ore 14.00 alle ore 19.00.

Di ogni variazione temporanea dell’orario le famiglie degli studenti devono essere preventivamente informate per iscritto.

L’ingresso e l’uscita per la scuola dell’infanzia e la scuola primaria saranno  effettuati secondo la seguente tabella:

 

 

Orario entrata

Orario uscita

Scuola dell’infanzia di via Trieste

8.30

16.30

Scuola dell’infanzia di via Colombo

8.00

16.00

Scuola primaria di via Colombo

8.20

13.20

 

Articolo 7

Gli alunni devono presentarsi a scuola puliti ed ordinati nella persona e nelle cose, provvisti di tutto il necessario per il regolare svolgimento delle lezioni. Non è consentito agli alunni uscire dall’edificio, dopo esservi entrati, né è possibile sistematicamente chiedere di telefonare per recuperare materiale dimenticato.

 

Articolo 8

 

Gli alunni sono tenuti a portare giornalmente il diario delle lezioni e il libretto personale fornito dalla scuola. In occasione delle comunicazioni scuola-famiglia, le falsificazioni di firme nonché le alterazioni di qualunque specie apportate a documenti ufficiali daranno luogo a provvedimenti disciplinari.

 

Articolo 9

La ricreazione  è un necessario momento di riposo dalle fatiche scolastiche. Sono pertanto vietati i giochi ed i comportamenti pericolosi (in particolare le corse sfrenate,  scendere velocemente le scale, sporgersi dal parapetto perimetrale del 1^ piano). 

Articolo 10

Non è consentito trattenersi nelle aule durante la ricreazione o al termine delle lezioni.  Chi avesse necessità di uscire dall’aula, al cambio della lezione per utilizzare i servizi igienici, dovrà farne richiesta all’insegnante entrante.

 

Articolo 11

Il trasferimento degli alunni nelle aule speciali, nei laboratori ed in palestra avverrà, in silenzio, sotto la sorveglianza degli insegnanti, portando con sé il materiale occorrente.

 

Articolo 12

L’accesso e l’uso dei laboratori e delle aule speciali sono disciplinati da specifiche normative interne.

 

Articolo 13

Non è consentito entrare dopo le 8.05 senza l’autorizzazione del Dirigente scolastico o dal docente delegato. Fino alle ore 8.05 i ritardi vanno giustificati all’insegnate della prima ora. In caso di ritardo reiterato o non debitamente giustificato, verrà informata la famiglia. I ritardi abituali sono considerati mancanza del rispetto di un dovere e, pertanto, perseguibili sul piano disciplinare.

 

 

 

 

Articolo 14

L’ammissione in classe dopo uno o più giorni di assenza avviene dietro presentazione all’insegnante della prima ora di apposita giustificazione firmata da uno dei genitori o da chi esercita la potestà parentale.

Le assenze superiori a cinque giorni continuativi, festivi compresi, vanno giustificate nel libretto personale, solo dietro presentazione di certificato medico o di documentati motivi validi.

I docenti sono tenuti a notificare all’ufficio di segreteria i nominativi degli studenti che fanno registrare assenze frequenti e a far pervenire il documento giustificativo in segreteria per assenze superiori a 5 giorni.

In caso di indisposizione degli studenti il docente avvertirà o farà avvertire la famiglia.

 

Articolo 15

Nelle giornate di sciopero dei docenti e del personale non docente, le famiglie saranno preventivamente informate dello stato di agitazione. Le eventuali assenze degli alunni dovranno essere giustificate tramite libretto personale.

 

Articolo 16

 

Per nessun motivo è consentito agli alunni di allontanarsi dall’Istituto senza la richiesta scritta di uno dei genitori e l’autorizzazione dell’insegnante che ne valuta i motivi. In ogni caso l’uscita dalla scuola è consentita agli alunni solo se rilevati da uno dei genitori o da persona conosciuta dal docente a tal fine incaricata con delega scritta.

 

Articolo 17

Gli alunni devono mantenere nella scuola un comportamento dignitoso e rispettoso delle persone e dell’ambiente nei suoi spazi interni ed esterni. In caso di volontario danneggiamento di attrezzature, suppellettili ed arredi, il Dirigente Scolastico determinerà l’ammontare del danno da risarcire da parte della famiglia, fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari.

 

Articolo 18

Non è consentito portare a scuola oggetti, pubblicazioni e materiali vari, soprattutto se pericolosi, comunque non attinenti alle attività scolastiche. Fatti salvi gli eventuali provvedimenti disciplinari detti materiali potranno essere requisiti dal docente che ne rileva la presenza e restituiti ai genitori per ciò espressamente convocati.

 

Articolo 19

Gli alunni devono fruire dei servizi igienici durante l’intervallo. Durante le ore di lezione, escluse di norma la prima e l’ultima, è consentito agli alunni utilizzare i servizi con il permesso dell’insegnante. E’ vietato sostare ed oziare nei corridoi e nei servizi igienici.

 

 

Articolo 20

Al termine delle lezioni, prima di uscire dall’aula, gli alunni si assicureranno che l’aula sia in ordine. Ogni classe deve essere accompagnata all’uscita dal docente dell’ ultima ora in modo ordinato.   

 

Articolo 21

Gli alunni devono mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi della vita sociale e scolastica, autocontrollandosi nel comportamento e nel linguaggio, evitando atteggiamenti maleducati, espressioni volgari e offensive che possono causare disturbo ad un sereno svolgimento delle attività scolastiche.

 

Articolo 22

È severamente proibito fumare all’interno dell’Istituto.

 

Articolo 23

Gli alunni sono invitati ad usufruire della biblioteca dell’istituto per la lettura d’evasione, approfondimento e ricerca, nei tempi previsti e con la massima cura per il libro dato in prestito. In caso di danneggiamento o smarrimento di un  libro verrà chiesto un risarcimento alla famiglia.

 

Articolo 24

A scuola non devono essere portati oggetti di valore. Non è consentito nell’ambiente scolastico l’uso del cellulare.

 

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI (artt.25 – 34)

Articolo 25

Le sanzioni disciplinari a carico degli alunni sono quelle previste dal presente regolamento. L’uso della sanzione, in ogni caso, è ispirato ai fondamentali principi di giustizia, equità, prudenza ed opportunità pedagogica ed è finalizzato al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e sociale.

 

Articolo 26

La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno, pertanto, può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza che ne siano state prima sentite le ragioni. Nessuno può essere punito per colpe commesse dalla classe di appartenenza.

 

Articolo 27

Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto scolastico.

 

Articolo 28

L’allontanamento dalla scuola, per gravi infrazioni disciplinari, è disposto dal Dirigente dell’istituto su conforme parere del Consiglio di Classe.

 

Articolo 30

L’allontanamento dalla scuola è proposto da uno o più docenti della classe con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto che, trascorso il termine di cinque giorni successivi convoca il Consiglio di classe competente.

 

Articolo 31

Chiunque venga a conoscenza della commissione di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare che avvengano non sotto la diretta osservazione del personale docente è tenuto a darne comunicazione scritta al Dirigente Scolastico che ne curerà l’istruttoria personalmente o a mezzo di suo delegato e, a seconda della gravità del fatto, comminerà la sanzione o sottoporrà il caso al Consiglio di classe per i provvedimenti disciplinari di competenza (lett. D, E, F e G del successivo art. 33).

 

 

 

Articolo 32

In considerazione dell’età degli alunni e delle finalità formative della scuola, nessun alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica per più di cinque giorni consecutivi e per più di quindici giorni complessivi nel corso dell’anno scolastico.

 

Articolo 33

Qualora, tuttavia, l’allontanamento sia stato disposto conseguentemente alla commissione di fatti o per comportamenti di particolare gravità, la durata potrà essere diversa da quella prevista all’articolo precedente; in tale caso il provvedimento sanzionatorio dovrà essere particolarmente motivato e deve essere previsto un rapporto con l’alunno e con i suoi genitori tale da facilitarne il rientro nella comunità scolastica.

 

Articolo 34

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame, anche da parte di candidati esterni, sono stabilite dalla Commissione d’esame e comunicate dal Dirigente dell’istituto.

 

 

TIPOLOGIA DEI PROVVEDIMENTI (artt.35 – 36)

Articolo 35

Le punizioni disciplinari, correlate al mancato rispetto dei doveri degli alunni e adottate a seconda della gravità della mancanza, sono così stabilite:

A. L’ammonizione privata. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio ed annotata sul libretto personale dell’alunno per mancanze di lieve entità nei confronti dei compagni o del personale della scuola e/o per negligenze nell’assolvimento dei doveri scolastici. Essa, pertanto, si configura essenzialmente come comunicazione alla famiglia.

B. Ammonizione in classe. La punizione viene inflitta dall’insegnante di classe in servizio, sentite le giustificazioni a discolpa dell’alunno ed annotata sul giornale della classe, oltre che sul libretto personale dell’alunno medesimo. L’ammonizione in classe viene inflitta per la reiterazione di mancanze e negligenze di cui alla precedente lettera A).

C. Allontanamento dalla lezione. L’allontanamento dalla lezione, in considerazione dell’età degli alunni e delle responsabilità che comporta, costituisce misura del tutto eccezionale che il docente assume qualora rilevi che il comportamento dell’alunno rappresenta un concreto impedimento allo svolgimento dell’attività didattica. In tale evenienza l’alunno allontanato deve poter essere affidato, per la vigilanza ad altro insegnante a disposizione o al personale collaboratore scolastico in servizio. Il tempo di allontanamento è commisurato alla gravità del comportamento e non può eccedere i 15 minuti. La punizione inflitta va annotata nel giornale di classe e comunicata alla famiglia.

D. Allontanamento dalle lezioni per 1 g.: Il provvedimento di allontanamento dalle lezioni per 1 giorno è disposto dal Dirigente Scolastico su conforme parere del Consiglio di classe, nei casi e con la procedura prevista dal successivo punto E.

E. Allontanamento dalla scuola. L’allontanamento dalla scuola, fino ad un massimo di cinque giorni, è proposto da uno o più docenti con comunicazione scritta e circostanziata al Dirigente dell’istituto che, decorso il termine di cinque giorni successivi e sentite le ragioni dell’alunno eventualmente assistito da uno dei genitori, convoca il Consiglio di classe competente.

L’allontanamento dalla scuola, da valutarsi anche in relazione alla situazione personale dell’alunno, può essere proposto in presenza di:

·         rifiuto sistematico ad assolvere i propri impegni scolastici, dopo che siano stati esperiti inutilmente gli altri tentativi previsti alle lettere A) e B);

·         gravi mancanze di rispetto, comprese le minacce nei confronti del Dirigente dell’Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni;

·         volontario danneggiamento o furto di materiali, sussidi didattici ed attrezzature della scuola o dei compagni;

  • rifiuto ad ottemperare alle disposizioni organizzative, funzionali e regolamentari per la tutela dell’incolumità personale ed altrui.

Articolo 36

Il Dirigente dell’Istituto può adottare le punizioni disciplinari di cui alle lettere A), B) e C) nel rispetto delle procedure e dei limiti stabiliti dal presente regolamento.

 

 

ORGANO DI GARANZIA (art.37 - 38 )

Articolo 37

Avverso le sanzioni disciplinari può essere presentato ricorso da aparte dei genitori o di chi ne fa le veci entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.

Il ricorso deve essere presentato alla Commissione di Garanzia, organo interno composto da 3 genitori, 3 insegnati e dal Dirigente o suo delegato.

 

Articolo 38

Il presente regolamento entra il vigore il ……………..